Enti pubblici vigilati

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 22 comma 1, lettera a

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Non vi sono enti pubblici vigilati.

Contenuto inserito il 18-07-2016 aggiornato al 18-07-2016
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Corso V. Emanuele, 86 - 67100 L'Aquila (AQ)
PEC agenziaperlosviluppo.aq@pec.it
Centralino +39.0862.441690
P. IVA 01751450667
Linee guida di design per i servizi web della PA