Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
ACCESSO CIVICO
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Agenzia per lo Sviluppo ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013.
COME ESERCITARE IL DIRITTO
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata alla Dott.ssa Francesca Bocchi Responsabile delle funzioni relative all'Accesso civico di cui all'art. 5 c.2 del D.Lgs. 33/2013 mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.
Titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 c.9-bis della legge 241/1990 e s.m.i. nel caso in cui il suddetto titolare non ottemperi alla richiesta è il Responsabile della Trasparenza Dott.ssa Francesca Bocchi.
RESPONSABILI E INDIRIZZI
Responsabile delle funzioni relative all’Accesso civico dell'Agenzia per lo Sviluppo:
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
agenziaperlosviluppo.aq@pec.it
Responsabile della Trasparenza nonchè Titolare del potere sostitutivo dell'Agenzia per lo Sviluppo:
L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile delle funzioni relative all’Accesso Civico, è il seguente:
agenziaperlosviluppo.aq@pec.it
Responsabile della pubblicazione dei dati
Rag. Emma Rizio
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare il seguente modulo:
MODULO RICHIESTA ACCESSO CIVICO